Con note n. 221869 del 20 dicembre 2024 e successiva (errata corrige), il MIM precisa che nel caso di posti coperti con supplenze fino al 31 dicembre 2024 per i quali non venga individuato un vincitore di concorso in qualità di avente diritto, in considerazione di quanto previsto dall’articolo 2, commi 5, 7 e 9, dell’ordinanza ministeriale 16 maggio 2024, n. 88, sussistono le condizioni per applicare ai docenti attualmente in servizio l’istituto della conferma di cui all’articolo 13, comma 12, della medesima ordinanza (Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni).
Al riguardo, si specifica che sulle funzionalità̀ di “Gestione giuridica e retributiva contratti scuola” sarà inserito nell’istaurazione del rapporto di lavoro (prospetto R-1) la possibilità̀ di scegliere per i contratti N11 del personale docente la caratterizzazione “Conferma nomine in attesa avente titolo ex dl 71/24”. Tale caratterizzazione, con riferimento al decreto-legge n. 71 del 2024, vincola la data inizio del contratto a non prima del 01/01/2025 e la data fine non oltre il 30/06/2025.
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