Il MIUR a breve autorizzerà gli atenei ad attivare i percorsi TFA
Il MIUR a breve autorizzerà le Università ad attivare i percorsi TFA per il conseguimento delle attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità negli ordini di scuola INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO, SECONDARIA DI SECONDO GRADO (dm 249/2010).
REQUISITI
Il decreto ministeriale 92/2019, procedure di specializzazione sul sostegno, specifica quanto segue:
Requisiti di accesso per la scuola primaria e per la scuola dell’infanzia
- Diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002 (abilitante);
- Diploma magistrale sperimentale ad indirizzo psicopedagogico o linguistico, conseguito entro il 2001/2002 (abilitante);
- Laurea in Scienze della Formazione Primaria;
- Titoli simili conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia.
Requisiti di accesso per la scuola secondaria di I e II grado
- Abilitazione all’insegnamento nello specifico grado;
- Lauree che permettono di accedere a una classe di concorso per l’insegnamento + 24 CFU in materie sociopsicopedagogiche;
- Diploma ITP (no 24 cfu fino al 2024/25)
Nota bene: sono esonerati dal possesso dei 24 CFU ai sensi della nota n 371181 del 13/08/2020 i docenti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso
Nota bene: non è più consentito l’accesso alla selezione per le classi di concorso ad esaurimento
Prova d’accesso
L’accesso ai corsi di specializzazione su sostegno, ai sensi del dm n. 92/2019, avviene in seguito al superamento delle seguenti prove:
Il TFA SOSTEGNO prevede:
- una prova preselettiva (60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta – la risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale zero punti – Il test ha la durata di due ore)
- una prova scritta
- una o più prove scritte ovvero pratiche
- una prova orale.
Coloro che superano la prova di accesso frequentano un corso di specializzazione ovvero il TFA SOSTEGNO disciplinato da ogni Ateneo con un proprio regolamento, il percorso prevede l’acquisizione di 60 CFU conseguiti tramite un corso della durata di non meno di 8 mesi con frequenza obbligatoria.
Le date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate nelle stesse date su tutto il territorio nazionale (vi aggiorneremo in corso d’opera)
Dopo il superamento della prova preselettiva seguiranno la prova scritta e la prova orale.
Chi non sostiene la prova preselettiva:
Nota bene: accedono direttamente alla prova scritta e non fanno la preselettiva, gli aspiranti che, negli ultimi dieci anni, hanno svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, sullo specifico posto di sostegno del grado di istruzione cui si riferisce la procedura. Così prevede l’articolo 2, comma 8, del dl n. 22/2020, convertito in legge n. 41/2020.
- Casi in cui il numero di candidati iscritti al bando di selezione, relativamente al singolo grado di scuola, sia inferiore o uguale al doppio dei posti disponibili
- Hanno un’invalidità uguale o superiore all’80% (articolo 20, comma 2-bis, della legge n. 104/92)
- Hanno superato il test preselettivo del precedente ciclo ma non hanno potuto sostenere le ulteriori prove causa COVID-19 (norma inserita nelle indicazioni del TFA VII ciclo, in attesa di conferma per il TFA VIII ciclo)
Chi non sostiene le prove d’accesso
Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del DM n. 92/2019, sono ammessi in soprannumero ai corsi di specializzazione su sostegno, quindi senza sostenere le prove d’accesso, gli aspiranti che, nei precedenti cicli di specializzazione:
- hanno sospeso il percorso;
- non si sono iscritti al percorso pur essendo in posizione utile (avendo superato le prove d’accesso);
- hanno superato le prove per diverse procedure scegliendo una opzione (ad esempio, un candidato che ha superato le prove per la scuola dell’infanzia e primaria ed ha scelto di seguire il percorso per la primaria ovvero potrà accedere direttamente al percorso per la scuola dell’infanzia);
- hanno superato le prove d’accesso ma non sono rientrati nel numero dei posti disponibili.
Nota bene: disposizione transitoria di cui all’articolo 18-bis, comma 2, del novellato D.lgs. 59/2017, introdotto dall’articolo 44 del DL 36/2022 (convertito in legge n. 79/2022):
Sino al 31 dicembre 2024, accedono direttamente ai percorsi di specializzazione su sostegno (quindi senza sostenere le prove d’accesso) gli aspiranti che hanno svolto tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.
- la misura è rivolta sia ai docenti precari che a quelli assunti a tempo indeterminato (presso le scuole statali);
- l’accesso sarà limitato, vi sarà un preciso numero di posti riservati ai docenti in questione, che sarà definito da un decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca, emanato di concerto con il Ministero dell’Istruzione;
Si attendono chiarimenti ed indicazioni da parte del MI in merito a requisiti, servizio ed accesso.
Per ulteriori approfondimenti consultare i nostri canali di informazione e consulenza
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